Statuto

Premessa e intendimenti

Vallombrosa custodisce una storia unica nel rapporto tra l’uomo e la natura, nel segno del rispetto, dell’equilibrio, della responsabilità nei confronti delle generazioni che verranno. Un rapporto che con la sua comunità di religiosi ha saputo arricchirsi di valori spirituali e con il contributo di scienziati e studiosi ha saputo anticipare le grandi questioni dell’ecologia. Per tutto questo intendiamo promuovere Vallombrosa come un punto di riferimento nazionale e internazionale su tutte queste tematiche, facendone sede di incontri, confronti, riflessioni, studi.

Vallombrosa, con la vicina Saltino, è stata una delle più importanti stazioni climatiche italiane, conosciuta e apprezzata per la sua foresta, la monumentale Abbazia, la bellezza del paesaggio, la riserva naturale biogenetica e il rilievo delle sue strutture ricettive. La lunga crisi iniziata nella seconda metà del Novecento ha fatto dimenticare l’importanza di Vallombrosa nel panorama culturale e ambientale italiano e internazionale. Crediamo nella rinascita di Vallombrosa, puntando sulla bellezza delle sue foreste, sulla sua tradizione spirituale, sulle opportunità di ricerca, studio e confronto che potrà offrire.

Intendiamo a questo scopo promuovere iniziative, collaborare con le realtà che operano nel territorio (enti locali dell’area fiorentina, Carabinieri Forestali, comunità monastica, universtità, altre associazioni) e ricercare collaborazioni con altre organizzazioni che abbiano scopi affini alla nostra missione.

Riteniamo che un ruolo centrale per il raggiungimento dei fini dell’Associazione svolga il coinvolgimento e l’educazione dei giovani e per questo vediamo come fondamentale il rapporto con i giovani del territorio, le scuole e le università, anche straniere.

Per noi la partecipazione è importante, quindi vogliamo favorire il coinvolgimento della popolazione nella nostra associazione e nelle nostre iniziative.”

Con Decreto della Regione Toscana n. 2176 del 05/02/2024 l’Associazione ha ottenuto l’iscrizione al RUNTS, acquisendo quindi la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Lo statuto

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione

1.1. E’ costituita l’Associazione denominata “Vallombrosa – La Foresta di Firenze”. Ove l’Associazione dovesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in conformità al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, assumerà la denominazione di “Vallombrosa – La Foresta di Firenze” ETS.

1.2. L’Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione nel RUNTS secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 2 – Sede e durata

2.1. L’Associazione ha sede in Comune di Reggello.  Via Dante Alighieri n. 11.

2.2. Il Consiglio direttivo potrà istituire in Italia e altrove sedi secondarie, uffici e recapiti.

2.3. La durata è illimitata nel tempo e l’Associazione si estinguerà nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 3 – Finalità civiche, di utilità sociale e attività di interesse generale

3.1. L’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), e), f), h), i), v) del D.lgs. 117/2017, in particolare l’associazione si prefigge di promuovere iniziative volte al miglioramento ambientale del territorio, a sostenere il dibattito culturale, la crescita educativa e la ricerca scientifica, nella Montagna Fiorentina, che ha in Vallombrosa un suo fondamentale punto di riferimento, valorizzando il luogo, la sua tradizione storica e i suoi legami con Firenze e il territorio fiorentino.

L’Associazione ha facoltà di attivare collaborazioni con altre associazioni ed enti pubblici e privati.

Articolo 4 – Divieto di perseguire scopi di lucro

4.1. E’ escluso ogni scopo di lucro ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate

5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dal fondo comune creato con le quote in denaro versate da Associati e terzi finanziatori. Il patrimonio potrà essere incrementato dai  beni mobili ed immobili, attrezzature ed impianti acquistati dall’Associazione, dalle elargizioni liberali e contribuiti in denaro ricevuti da privati e da Enti.

5.2. Qualora il fondo comune si riduca di oltre un terzo a seguito di perdite accertate, il Consiglio Direttivo, o in caso di inerzia, l’Organo di Controllo, se nominato, devono convocare senza indugio l’Assemblea degli Associati e deliberare la ricostituzione del fondo comune o la fusione con altri enti o lo scioglimento.

5.3. Le entrate provengono:

– dalle quote associative annuali;

– da fondi raccolti per la realizzazione di progetti di interesse

generale;

– dalle iniziative e attività svolte dall’Associazione;

– dai redditi derivanti dal patrimonio in genere.

5.4. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

Articolo 6 – Categorie di Associati e loro ammissione

6.1. La partecipazione all’Associazione è libera e volontaria e l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di domanda scritta presentata dall’interessato in cui dichiara di conoscere e accettare lo statuto e di aderire in spirito liberale alle finalità espresse nell’articolo 3 che precede.

6.2. Entro trenta giorni della presentazione della domanda di iscrizione il Consiglio delibererà in merito alla domanda e, in caso di rigetto, dovrà fornire motivazione scritta.

6.3. Gli Associati si dividono in:

a) Associati fondatori e promotori (in breve in seguito Associati fondatori): sono coloro che hanno partecipato personalmente alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali, fra gli Associati ordinari e persone fisiche Associati Sostenitori, gli Associati fondatori, a maggioranza dei due terzi di quanti pro tempore possiedono tale qualifica, decideranno di conferire la qualifica di Associato fondatore.

b) Associati ordinari: sono tutti gli altri Associati che provvedono ad iscriversi all’Associazione e si impegnano a versare le quote nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) Associati sostenitori: sono quelle persone od enti che, avendo provveduto ad iscriversi e avendo versato la quota ordinaria, hanno effettuato altresì altre elargizioni di carattere straordinario accettate dal Consiglio Direttivo.

d) Associati onorari: sono quei soggetti, sia enti, dotati o meno della personalità giuridica, che persone fisiche cittadini italiani e/o stranieri ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, e con delibera assembleare, venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell’Associazione, i quali non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Articolo 7 – Quota associativa annuale

7.1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Associati sono tenuti a versare nelle casse dell’Associazione la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli Associati

8.1. Gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto:

– di eleggere i membri degli Organi sociali e ad essere eletti;

– di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione

– di ottenere, tramite il sito web dell’Associazione, una informazione aggiornata sulle attività svolte, nonché sulle convocazioni delle Assemblea e sui bilanci di esercizio e di previsione.

8.2. Gli Associati di tutte le categorie hanno l’obbligo:

– di osservare tutte le norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni;

– di versare la quota associativa annuale.

Art. 9 – Perdita della qualità di Associato

9.1. Fermo restando l’obbligo del pagamento della quota annuale, la qualità di Associato si perde:

–  per recesso dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A.R.;

– per esclusione pronunciata dall’Assemblea per comprovati motivi;

– nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;

– per radiazione, quando l’Associato con il proprio comportamento abbia arrecato grave pregiudizio anche morale all’Associazione, oppure quando ne abbia violato le norme statutarie o sia comunque venuto meno allo spirito liberale espresso all’atto dell’adesione.

9.2. Nei sopra indicati casi tale procedimento sarà comunicato per scritto all’Associato interessato.

Articolo 10 – Organi dell’Associazione

10.1. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;

a bis) L’assemblea degli Associati fondatori;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato;

d) il Comitato Scientifico;

e) Segretario Generale;

f) il Revisore dei Conti;

g) l’Organo di controllo, quando obbligatorio per legge.

h) il Presidente Onorario, se nominato.

Articolo 11 – L’Assemblea degli Associati

11.1. L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro degli Associati. L’Assemblea ha le competenze previste dall’art. 25 del D.lgs. 117/2017.

11.2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni prese in conformità al presente statuto e alla legge, vincolano tutti gli associati, anche se assenti.

11.3. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno e precisamente: entro il 30 aprile, per approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente; entro il 31 dicembre, per approvare il bilancio preventivo dell’esercizio che inizia il 1° gennaio dell’anno successivo.

11.4. L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e per procedere allo scioglimento anticipato, alla trasformazione e fusione della associazione, nonché per nominare i liquidatori ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 12 – Convocazione dell’assemblea

12.1. L’assemblea è convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Consiglio mediante avviso trasmesso almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti gli Associati all’indirizzo mail dai medesimi comunicati alla segreteria della associazione ovvero a quello postale, a tutti i consiglieri ed all’organo di controllo, se nominato.

12.2. L’avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest’ultima da tenersi almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

12.3. L’assemblea, inoltre, deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un quinto degli associati iscritti e aventi diritto di voto.

Articolo 13 – Intervento e rappresentanza in assemblea

13.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

13.2. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche se apposta in calce all’avviso di convocazione. Però lo stesso delegato non può rappresentare più di tre Associati, a meno che gli associati iscritti superino il numero di 500 (cinquecento), nel qual caso potranno essere rappresentati per delega fino a un massimo di cinque associati.

13.3. Gli enti e le società possono essere rappresentati mediante delega, anche permanente, rilasciata a favore di un proprio amministratore o di un dipendente.

Articolo 14 – Esercizio del diritto di voto

14.1. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

14.2. Le votazioni avvengono mediante voto espresso in forma palese.

Articolo 15 – Presidenza dell’assemblea

15.1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l’assemblea, a maggioranza dei voti espressi dai presenti, procederà a nominare il Presidente fra gli associati presenti.

15.2. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea verranno svolte da chi ricopre la carica di Segretario, oppure da altra persona designata dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

15.3. Il Segretario curerà la redazione dei verbali e la tenuta del relativo libro dove saranno trascritti tutti i verbali.

15.4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell’assemblea straordinaria sarà redatto per atto pubblico da un Notaio e poi trascritto nel libro verbale.

Articolo 16 – Quorum assembleari

16.1. In prima convocazione l’assemblea ordinaria si considera validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli Associati iscritti e aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli Associati presenti di persona o rappresentati per delega.

16.2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di almeno la metà degli Associati regolarmente iscritti e aventi diritto di voto, e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dagli Associati presenti di persona o rappresentati per delega. In seconda convocazione, per la valida costituzione dell’assemblea straordinaria, occorre l’intervento di almeno un decimo degli Associati iscritti. Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento anticipato della associazione, la sua trasformazione, la sua fusione e la sua messa in liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) più uno degli Associati iscritti ed aventi diritto di voto, che includano almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati fondatori.

Articolo 16 bis – Assemblea degli Associati fondatori

16 bis.1. L’Assemblea degli Associati fondatori delibera in ordine alle proposte di conferimento della qualifica di Associato fondatore successivamente alla costituzione dell’Associazione e alla designazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

16 bis.2. L’Assemblea degli Associati fondatori è convocata su richiesta di almeno 3 (tre) Associati fondatori secondo le modalità previste dagli articoli 12.1 e 12.2.

16 bis.3. Si applicano gli articoli 13.1., 13.2., 14.1. Il voto dovrà essere espresso in forma palese.

16 bis.4. L’assemblea degli Associati fondatori è presieduta dall’Associato fondatore più anziano. L’assemblea nomina il Segretario. Si applica l’articolo 15.3. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio direttivo ove non abbia la qualifica di Associato fondatore.

16 bis.5. Le delibere sono assunte:

– con la maggioranza dei due terzi degli Associati fondatori in caso di proposte di conferimento della qualifica di Associato fondatore;

– a maggioranza semplice degli intervenuti in Assemblea in caso di designazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

17.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto stabilirà la stessa assemblea chiamata a eleggere i membri dell’organo amministrativo.

17.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati di cui almeno un amministratore, se il numero di membri non è superiore a 4 e due amministratori se il numero dei membri è superiore, devono essere scelti fra gli Associati fondatori, salvo indisponibilità degli stessi. Il Presidente del Consiglio Direttivo è comunque designato dall’Assemblea degli Associati fondatori ai sensi dell’articolo 16 bis. Nel caso che gli Associati siano enti o società, questi potranno designare un loro rappresentante.

17.3. I consiglieri così nominati restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Cessano dal loro ufficio con effetto dalla approvazione assembleare del bilancio relativo al terzo esercizio. Il Consiglio Direttivo resta comunque in carica in regime di prorogatio con poteri di ordinaria amministrazione fin quando non venga nominato un nuovo Consiglio Direttivo.

17.4. Le cariche statutarie sono gratuite, fatta eccezione per il Segretario Generale, ove il relativo compenso sia stabilito dal Consiglio Direttivo.

E’ previsto il diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per l’esercizio dell’ufficio.

Articolo 18 – Presidente, Vice presidente, Segretario generale

18.1. Nella sua prima riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo confermerà tra i propri membri il Presidente designato dagli Associati fondatori ed eleggerà il Segretario ed eventualmente il Vice Presidente che resteranno in carica tutta la durata triennale dell’organo amministrativo. Il Presidente dovrà essere designato a norma dell’art. 16 bis fra gli Associati fondatori, salvo il caso che non vi siano Associati fondatori disponibili ad assumere tale carica.

18.2. Al Presidente competono i più ampi poteri di iniziativa, vigilanza, controllo e coordinamento in ordine allo svolgimento dell’attività, alla gestione e al buon funzionamento dell’ente. In particolare egli cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori.

18.3. La rappresentanza legale e l’uso della firma sociale spettano al Presidente per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo per quelli riservati alla preventiva decisione del Consiglio Direttivo. Tra gli atti per i quali necessita la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, rientrano quelli aventi per oggetto la vendita o l’acquisto di beni immobili, il rilascio di garanzie ipotecarie e fideiussioni, la stipula di mutui e finanziamenti oltre ad altri che può determinare l’Assemblea all’atto della nomina.

18.4. Qualora il Consiglio Direttivo abbia provveduto a nominare il Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento e ne assume il ruolo. Il solo agire del Vice Presidente è per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

18.5. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario Generale scelto non necessariamente tra gli associati dell’Associazione e stabilisce eventuali emolumenti spettanti al Segretario Generale con il compito di assistere e collaborare con il Presidente per lo svolgimento di atti e operazioni inerenti alla gestione ordinaria  e all’esecuzione di formalità e adempimenti legali tra cui in particolare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria dei soci e la tenuta dei relativi libri sociali. Eventualmente il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può affidare al Segretario anche l’esecuzione di determinati atti di gestione corrente.

Il Segretario Generale, a titolo esemplificativo: sottopone al Consiglio Direttivo le relazioni sulle attività dell’Associazione; mantiene e gestisce i rapporti con i Centri e le Istituzioni italiane e straniere, finalizzati allo svolgimento delle attività dell’Associazione; propone al Consiglio Direttivo collaboratori idonei allo svolgimento delle attività  di promozione e di comunicazione dell’Associazione e alla loro realizzazione.

18.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all’Assemblea l’attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell’associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell’Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, oppure stabilita per la durata deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso trasmesso a tutti i consiglieri, al Revisore ed all’ Organo di Controllo, se nominati, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni.

19.3. La comunicazione dell’avviso di convocazione è fatta per posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dai consiglieri. In mancanza dell’indirizzo elettronico, l’avviso sarà inviato per telegramma delle Poste di Stato.

19.4. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In mancanza di tale formalità, il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri in carica, del Revisore e dell’Organo di Controllo, se nominato.

19.5. E’ invitato a partecipare alla riunione del Consiglio il Revisore e l’Organo di controllo, se nominati.

Articolo 20 – Riunioni in video e teleconferenza

20.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea possono tenersi anche tramite video o teleconferenza, purché i partecipanti alla riunione possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove si trova il Segretario, che provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri fuori sede e di come gli stessi hanno manifestato il loro voto.

Articolo 21 – Operatività del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuti utili e necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione, nulla escluso o eccettuato.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

21.3. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

21.5. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi di riconosciuta competenza a livello nazionale ed internazionale nell’ambito delle scienze ambientali, agrarie e forestali, della storia, dell’economia, del diritto e da esponenti della società civile di riconosciuta competenza in tema ambientale.

Articolo 22 – Il Comitato Scientifico

22.1. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.

22.2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo nel novero delle figure dotate delle competenze descritte nell’art. 21.5.

22.3. Ai componenti del Comitato Scientifico non viene corrisposto alcun compenso, vengono rimborsate le eventuali spese borsuali per la partecipazione alle riunioni.

22.4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive sugli indirizzi dell’attività dell’Associazione, contribuendo anche a garantirne il rigore scientifico.

Articolo 23 – Rappresentanza legale

23.1. La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

23.2. Il Presidente ha l’uso della firma sociale e può conferire ad altri procure speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 24 – Cessazione della maggioranza dei consiglieri

24.1. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l’assemblea degli associati ad opera del Presidente o del Consigliere più anziano rimasto in carica per procedere alla nomina dell’intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Titolare dell’Organo di Controllo dovrà convocare immediatamente l’assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Esercizi sociali, bilancio d’esercizio e bilancio sociale

25.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre dello stesso anno.

25.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e sarà accompagnato dalla relazione sulla missione, in cui verranno illustrate le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’associazione e le modalità con le quali vengono perseguite le finalità statutarie e di gestione nonché lo svolgimento dell’attività associativa.

25.3. L’Associazione redigerà il bilancio di esercizio uniformandosi allo schema e ai moduli emessi dal Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo Settore.

25.4. Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, qualora sia divenuto un Ente del Terzo Settore, redatto e depositato dopo l’approvazione in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 117/2017.

25.5. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 26 – Bilancio preventivo

26.1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, sottoponendolo alla approvazione dell’assemblea dei soci, previa comunicazione all’Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 27 – Revisore dei Conti

27.1. Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’associazione è affidato ad un Revisore dei Conti, ove nominato, che verbalizzerà le sue verifiche.

Articolo 28 – Organo di controllo

28.1.   Ove l’Associazione divenga Ente del Terzo Settore, ricorrendo le circostanze previste dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017, verrà nominato un Organo di controllo, a norma dello stesso articolo.

Articolo 29 – Tenuta dei libri sociali

29.1.  L’Associazione è obbligata a tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea oppure secondo sistemi informatici previsti dalla legge:

– il libro soci, tenuto dal Segretario;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli Associati, tenuto dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli Associati fondatori, tenuto dal Presidente o, se quest’ultimo non è Associato fondatore, dall’Associato fondatore più anziano;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Segretario altrimenti dal Presidente;

– il libro del Revisore dei conti, se nominato;

– il libro dell’Organo di controllo, se nominato

Articolo 30 – Clausola compromissoria – Mediazione ed Arbitrato

30.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti (l’Associazione ed i soci; tra i soci medesimi; tra i soci e gli organi associativi) ed abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente statuto o che siano anche solo connesse allo stesso, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia . Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro Unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili poste dagli artt. 806 e seguenti del C.p.c. e secondo la legge italiana.   

30.2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’evento originante la controversia.

30.3. L’arbitro giudicherà ed adotterà il lodo in conformità al Regolamento della detta Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili poste dagli artt. 806 e seguenti del C.p.c..  

Articolo 31 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

31.1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuato al termine della liquidazione sarà devoluto a Enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità. Nel caso l’Associazione sia divenuta Ente del Terzo Settore, si seguiranno le norme previste dall’art. 9 del D.lgs 117/2017 per lo scioglimento.

31.2. L’assemblea straordinaria dei soci provvede a nominare un liquidatore, preferibilmente scelto fra i propri amministratori o tra iscritti all’albo dei Dottori commercialisti di Firenze. La liquidazione sarà portata a termine in base alle norme di legge in vigore, fino a cancellare l’associazione dal Registro degli Enti del Terzo Settore, ove ottenuta.

Articolo 32 – Rimando alla normativa del Terzo Settore

32.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile

Associazione “Vallombrosa – La Foresta di Firenze ETS”

Via Dante Alighieri 11, 50066 Reggello, Firenze

Cod. Fisc. 94314320485
IBAN: IT13A0845738020000000008051